Art. 1.

      1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:

          «l-bis) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

          l-ter) il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

          l-quater) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».